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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE « VITAMINA DONNNA »
Art. 1 È costituita, ai sensi delle legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata « VITAMINA DONNA» che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. Art. 2 L’associazione ha sede attualmente in Via Delle Casine, n° 32 - 50122 Firenze e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. Art. 3 La durata dell’associazione è illimitata.
OGGETTO Art. 4 Vitamina Donna è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire sopraccitate finalità l’Associazione potrà - svolgere e favorire attività di organizzazione e diffusione della professionalità delle donne nel settore del lavoro e della formazione; - affermare e consolidare i diritti delle donne nel mondo del lavoro, incoraggiando l’affermazione della propria identità nel lavoro, nelle attività professionali, artistiche, artigianali e in tutti gli aspetti della vita sociale; - aggregare donne provenienti dai vari settori della comunicazione, del marketing, dell’editoria, della multimedialità, delle nuove tecnologie e di tutte quelle attività nuove ed emergenti, per dare loro maggiore visibilità nel mondo di preponderanza maschile, perseguendo un’ottica di pari opportunità e fornendo un luogo, reale o virtuale, dove le donne possono confrontarsi, misurare le loro professionalità, trovare un punto d’incontro comune, creare sinergie, supportare e promuovere la formazione ed il riequilibrio della presenza femminile nel mondo del lavoro in questi settori; ritrovare nell’aiuto allo sviluppo della professionalità specifica delle associate la sua finalità costitutiva. Tale finalità, formativa e organizzativa, sarà perseguita a vantaggio delle socie attraverso un processo sistematico di informazione culturale e professionale e di organizzazione e coordinamento fra le attività delle singoli socie - creare una rete stabile di rapporti tra tutte le socie che agiscono nei diversi settori, organizzando giornate di approfondimento culturale che affrontino le problematiche connesse alla professione e relative all’individuazione e verifica di singoli progetti operativi di settore, organizzando gruppi di lavoro e di discussione sui problemi politici, economici, sociali, educativi e culturali inerenti alle finalità dell’Associazione; - organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audiovisivi, multimediali o cartacei o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Associazione; - svolgere corsi di aggiornamento e formazione; - stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la gestione dei corsi e seminari, nonché la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali; - creare sinergie con altre associazioni, enti o gruppi che abbiano scopi analoghi favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione; - promuovere e curare direttamente e/o indirettamente tutte le forme culturali ed artistiche che rafforzino la storia e l’identità delle donne; promuovere, favorire, sostenere e valorizzare la cultura informatica e telematica supportando con il proprio aiuto consultivo la nascita e la vita di gruppi utilizzatori di tecnologie informatiche e telematiche; - tutelare gli interessi delle utilizzatrici di tecnologie informatiche e telematiche nei confronti di Istituzioni, Enti pubblici e da organismi privati in genere, stabilendo e mantenendo relazioni con gli altri Enti ed Istituzioni che si occupano della diffusione della cultura.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI Art. 5 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo I soci, possono essere:
Soci fondatori Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. Soci operativi Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Soci onorari Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Soci sostenitori o promotori Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Art. 6 I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 7 La qualità di socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; - dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; - espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appar-tenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE Art. 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo; - da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione; - contributi di organismi internazionali; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: - beni mobili ed immobili; - da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni; - da eventuali contributi straordinari; - dagli avanzi di gestione;
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 9 Sono organi dell’associazione: 1. l’assemblea dei soci, 2. il Consiglio direttivo; 3. il Collegio dei revisori – se nominato - ; 4. i Probiviri – se nominato -; 5. il Presidente; 6. il Segretario; 7. Il Tesoriere
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate. ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 10 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può ordinaria e straordinaria. In particolare l’assemblea ha, il compito: - di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo; - di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; - di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Art. 11 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Art. 12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Art. 13 Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal VicePresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14 Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Inoltre gli compete: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; - redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. -
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Art. 15 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Art. 16 I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Art. 17 Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Art. 18 Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL TESORIERE Art. 19 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.
IL SEGRETARIO Art. 20 Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.
IL PRESIDENTE Art. 21 Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal VicePresidente.
PROBIVIRI Art. 22 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO DEI REVISORI Art. 23 L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei revisori dell’associazione. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE Art. 24 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
MODIFICHE STATUTARiE Art. 25 Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.
SCIOGLIMENTO Art. 26 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
NORME FINALI Art. 27 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
Data creazione : 21/02/2007 - 15:04
Ultima modifica : 13/11/2008 - 14:35
Categoria : Associati
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